LdB Ottava salvaguardia esodati aventi diritto tabella aggiornata

ottava-salvaguardia

Un altro capitolo del tema previdenziale  finalmente risolto con l’Ottava Salvaguardia dove si sono inclusi altri 30 mila lavoratori esodati,  di cui 3 mila nel profilo mobilità, l’impegno della Rrete dei Comitati degli Esodati ha raggiunto l’obiettivo prefissato, lottando e combattendo fino alla vittoria finale, onore al merito per questi esseri umani ridotti al limite delle sofferenze che hanno saputo unirsi facendo un muro contro l’assenteismo e la noncuranza del Governo, che aveva procrastinato questo impegno assunto e poi tradito, pressandolo ed arrivando alla fine alla vittoria finale.

La novità è stata l’inclusione di altri 3 mila lavoratori esodati nel profilo mobilità, nell’Ottava Salvaguardia, quindi il totale sale così da 27.700 a 30.700; i 3 mila beneficiari aggiuntivi sono il risultato dello spostamento dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 della data ultima di risoluzione del rapporto di lavoro per i lavoratori in mobilità. Per il resto non si registrano altri cambiamenti, il testo è rimasto praticamente immutato rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 Ottobre.

Per maggiori spiegazioni postiamo due paragrafi dell’articolo scritto da Vittorio Spinelli di  Pensioni  Oggi dove spiega chiaramente ciò che è stato fatto in Commissione di Bilancio:

‘A seguito del correttivo approvato dalla Camera risultano dunque salvaguardati 11mila lavoratori collocati in mobilità o nello speciale trattamento edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, a condizione che siano cessati dall’attività lavorativa entro il 2014 e che maturino il diritto alla pensione, secondo le vecchie regole pensionistiche, entro 36 mesi dal termine della mobilità o del trattamento edile. A tutti gli interessati viene concessa la possibilità di maturare il requisito contributivo per il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell’indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Ad esempio un lavoratore che termina la mobilità il 31.12.2016 con 38 anni di contributi e 58 anni di età potrebbe, tramite il versamento della contribuzione volontaria, raggiungere i 40 anni di contributi necessari a centrare il diritto a pensione in tempo utile per entrare in salvaguardia e pensionarsi in anticipo. 

Gli altri profili di tutela
Per gli altri profili di tutela (autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011, lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all’esodo, o per via unilaterale, lavoratori in congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 per assistere figli disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato) non si registrano mutamenti: a seconda dei profili dovranno maturare la decorrenza della pensione entro il il 72^ mese successivo all’entrata in vigore del Dl 201/2011 o entro l’84^ mese successivo ossia entro il 6 gennaio 2018 oppure entro il 6 gennaio 2019 (si veda la tavola sottostante per dettagli più precisi). Restano esclusi, pertanto, sia i lavoratori che nel 2011 avevano fatto ricorso ai permessi mensili per assistere parenti disabili ai sensi della legge 104/92 sia i lavoratori stagionali o agricoli il cui rapporto di lavoro a tempo determinato si è concluso entro il 31.12.2011.’

Quando la legge sarà approvata, dal punto di vista amministrativa, gli aventi diritto all’Ottava Salvaguardia, dovranno presentare domanda  entro e non oltre il 1° marzo 2017, pena la decadenza di tale diritto, presso l’Inps territoriale di appartenenza o in alternativa alla direzione territoriale del lavoro, qui di seguito si posta la tabella relativa:

ottava-salvaguardia-bilancio-1

Fonte: PensioniOggi

Precedente Pensioni Esodati quindicenni incluse ottava salvaguardia verifica requisiti Successivo Matteo Renzi Partita difficile referendum spauracchio Governo tecnico